In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

e) Legge provinciale12 ottobre 2007, n. 91)
Interventi per l'assistenza alle persone non autosufficienti

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 23 ottobre 2007, n. 43.

Art. 8 (Prestazioni del fondo)   delibera sentenza

(1)  Le prestazioni del fondo sono erogate all'interessato o al suo rappresentante legale sotto forma di assegno di cura mensile. In presenza dei requisiti da stabilirsi dalla Giunta provinciale, la prestazione può essere erogata, su richiesta, alle persone che prestano l'assistenza.

(2)  L'ammontare dell'assegno di cura mensile è determinato in base al livello di non autosufficienza, valutato secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, ed è differenziato nei seguenti quattro livelli:

  1. 1° livello - euro 510;7)
  2. 2° livello - euro 900;
  3. 3° livello - euro 1.350;
  4. 4° livello - euro 1.800.

(3)  Per l'assistenza nelle residenze per anziani e in determinate forme di assistenza abitativa, l’assegno di cura è integrato con un ulteriore importo, fissato dalla Giunta provinciale in base ai servizi di assistenza e di cura offerti. In deroga al comma 1, nei casi e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, i pagamenti del fondo per la non autosufficienza per le persone ospitate a lungo termine nelle residenze per anziani o in determinate forme di assistenza abitativa vanno direttamente agli enti gestori delle strutture. In tali casi l’importo previsto per il pagamento delle prestazioni di assistenza e di cura può essere determinato come importo unitario per posto letto, anche in deroga agli importi previsti al comma 2. Ai fini dell’armonizzazione dei criteri di ammissione nei servizi accreditati di cui al presente comma, la Giunta provinciale può impartire direttive vincolanti agli enti gestori. 8)

(3/bis )  Per le persone ospitate a lungo termine nelle residenze per anziani o in determinate forme di assistenza abitativa e aventi diritto all'indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, il pagamento ha luogo a carico del fondo per la non autosufficienza, con le medesime modalità previste dal comma 3 per l’assegno di cura. 9)

(4)  Se nel corso delle visite domiciliari di cui all’articolo 3, comma 2, si riscontra che non è garantita un’adeguata assistenza, o quando vi sono altri motivi che lo rendono opportuno, parte dell’assegno di cura mensile può essere garantito in forma di prestazione di servizi. L’ulteriore erogazione delle prestazioni previste dalla presente legge può essere vincolata all’effettiva fruizione di tali prestazioni di servizi. I relativi criteri sono fissati con la deliberazione di cui all’articolo 12, comma 1. 10)

(5)  La Giunta provinciale può aumentare l'assegno di cura mensile ogni due anni, con arrotondamento all'unità di euro superiore, in relazione alle variazioni in aumento, accertate dall'Istituto nazionale di statistica, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, verificatesi nel biennio stesso. Rimane esclusa la quota dell'indennità di accompagnamento.

(6)  Nel caso di cumulo dell’assegno di cura con agevolazioni garantite da altri enti ed aventi le medesime finalità dell’assegno di cura, gli importi mensili di cui al comma 2 possono essere ridotti sulla base di criteri fissati dalla Giunta provinciale.  11)

massimeDelibera 21 maggio 2013, n. 745 - Modulo unificato: domanda di ammissione nella residenza per anziani (modificata con delibera n. 855 del 26.07.2016 e delibera n. 539 del 05.06.2018)
7)
La Giunta provinicale ha aumentato detto importo con la delibera n. 124 del 31.01.2017 ad euro 558,50 al mese, con decorrenza 1° gennaio 2017, e con deliberna n. 45 del 9.02.2024 detto importo è stato aumentato ad euro 576,50 al mese con decorrenza 1 ° gennaio 2024.
8)
L'art. 8, comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 9, e successivamente dall'art. 22, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
9)
L'art. 8, comma 3/bis, è stato inserito dall'art. 10, comma 1, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1, e successivamente così sostituito dall'art. 22, comma 2, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
10)
L'art. 8, comma 4, è stato prima sostituito dall'art. 20, comma 4, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8, e successivamente dall‘art. 35, comma 2, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
11)
L'art. 8, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.  Il testo tedesco è stato modificato dall'art. 20, comma 5, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionA Assistenza agli anziani
ActionActionB Servizio consultoriale per le famiglie
ActionActionC Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
ActionActionD Famiglia, donne e gioventù
ActionActionE Provvidenze per le persone disabili
ActionActionF Interventi in materia di dipendenze
ActionActionG Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
ActionActiona) Legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 1980, n. 29
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1981, n. 40
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 25 ottobre 1989, n. 9
ActionActione) Legge provinciale12 ottobre 2007, n. 9
ActionActionAssistenza alle persone non autosufficienti
ActionActionArt. 1 (Diritto all'assistenza in stato di non autosufficienza)    
ActionActionArt. 2 (Definizione)
ActionActionArt. 3 (Accertamento dello stato di non autosufficienza)       
ActionActionArt. 4 (Istituzione del fondo per l'assistenza ai non autosufficienti)
ActionActionArt. 5 (Alimentazione del fondo)
ActionActionArt. 6 (Gestione e amministrazione)
ActionActionArt. 7 (Equilibrio finanziario)
ActionActionArt. 8 (Prestazioni del fondo)  
ActionActionArt. 9 (Gestione dei servizi)            
ActionActionArt. 10 (Principi e modalità di erogazione dell'assistenza)  
ActionActionArt. 11 (Mobilità)
ActionActionArt. 12 (Criteri di applicazione)       
ActionActionArt. 13 (Norme applicative)
ActionActionArt. 14 (Disposizioni finanziarie)
ActionActionArt. 15 (Armonizzazione delle prestazioni e delle rette delle case di riposo e dei centri di degenza)       
ActionActionModifica della , recante "Piano sanitario provinciale 1988 - 1991"
ActionActionModifiche della , recante "Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano"
ActionActionf) Legge provinciale 16 luglio 2018, n. 12
ActionActiong) Legge provinciale 17 novembre 2020, n. 13
ActionActionh) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 3 marzo 2023, n. 7
ActionActionH Assistenza economica di base
ActionActionI Cooperazione allo sviluppo
ActionActionJ Servizi sociali
ActionActionK Previdenza integrativa
ActionActionL Volontariato
ActionActionM Emigrati
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico