(1) Per l'attuazione degli interventi della presente legge e l'amministrazione del fondo di cui agli articoli 4 e 5, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre la gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 65 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e del relativo regolamento.
(2) Le modalità di gestione del fondo sono stabilite dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui all'articolo 12.