(1) L'approvazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti e dei relativi progetti d'interesse provinciale comporta la variazione degli strumenti urbanistici in vigore ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi ivi previsti.
(2) Con la localizzazione degli impianti deve essere delimitata anche l'ampiezza della relativa zona di rispetto. Entro tali zone va in ogni caso vietato l'insediamento di nuovi edifici di tipo residenziale; questa disposizione si applica anche agli impianti esistenti.