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e) LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 2003, n. 31)
Norme per l'agricoltura biologica

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 febbraio 2003, n. 6.

Art. 14 (Sanzioni amministrative a carico degli organismi di controllo, degli operatori e relative alla designazione, alla presentazione e all’uso commerciale)

(1)  Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando quanto previsto dall’articolo 13, comma 1:

  1. si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 10.000,00 euro a chi, rivestendo funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’organismo di controllo, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale:
    1. omette la verifica delle azioni correttive poste in essere dagli operatori a seguito di provvedimenti relativi a irregolarità;
    2. omette di conservare i fascicoli di controllo per la durata stabilita dall’articolo 10, comma 1, lettera c);
    3. non trasferisce il fascicolo di controllo all’organismo di controllo subentrante;
    4. omette di adottare ogni iniziativa utile ad aggiornare il personale sulle modifiche normative e sui relativi compiti e responsabilità ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera d);
    5. omette di rilasciare il documento giustificativo e, quando richiesto dall’operatore biologico, il certificato di conformità;
  2. si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro a chiunque, rivestendo funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’organismo di controllo o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale, impedisca l’accesso agli uffici alle autorità competenti o ometta le informazioni e l’assistenza necessarie per la verifica.

(2)  Salvo che il fatto costituisca reato:

  1. si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro a chiunque, anche se non più inserito nel sistema di controllo, a seguito di esclusione, cancellazione o recesso volontario non provveda a mettere in atto, nei tempi stabiliti dalla normativa vigente, le necessarie procedure per il ritiro della merce ovvero a comunicare ai propri clienti la soppressione delle indicazioni relative al metodo di produzione biologico dalle produzioni;
  2. si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da 500,00 euro a 2.500,00 euro:
    1. a chiunque non consenta o impedisca le verifiche dell’organismo di controllo;
    2. a chiunque nei cui confronti l’organismo di controllo abbia applicato un provvedimento di sospensione per 12 mesi della certificazione biologica o di esclusione dal sistema biologico di cui all’articolo 11, comma 5, fatta eccezione per i casi imputabili a morosità.

(3)  Salvo che il fatto costituisca reato:

  1. si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro a chiunque utilizzi sulla confezione o sull’imballaggio, nei marchi commerciali, nell’informazione ai consumatori anche tramite internet o sui documenti di accompagnamento, indicazioni, termini o simboli che possono indurre in errore il consumatore sulla conformità del prodotto o dei suoi ingredienti alle prescrizioni della vigente normativa UE;
  2. si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.500,00 euro:
    1. a chiunque utilizzi in maniera non conforme alla normativa UE i termini relativi alla produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e nei documenti commerciali di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione;
    2. a chiunque utilizzi in maniera non conforme alla vigente normativa UE il logo dell’UE di produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità e nella presentazione di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione. 14)
14)
L'art. 14 è stato così sostituito dall'art. 5, comma 9, della L.P. 17 ottobre 2019, n. 10.
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