(1) Al fine dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, gli organismi di controllo devono presentare un piano-tipo di controllo contenente una descrizione particolareggiata delle misure di controllo e precauzionali che l'organismo stesso si impegna ad imporre agli operatori soggetti al suo controllo.
(2) Inoltre gli organismi di controllo devono possedere una struttura che salvaguardi l'imparzialità e che permetta la partecipazione di tutte le parti interessate ai doveri e al funzionamento dell'organismo di controllo e certificazione.
(3) I membri dell'organo direttivo degli organismi di controllo possono essere scelti anche tra i settori interessati alle attività di controllo e certificazione solo a condizione che sia evitata la predominanza di singoli interessi settoriali.
(4) Nell'esercizio dell'attività di controllo può essere utilizzato solamente personale permanente, sotto la supervisione di un soggetto responsabile nei confronti dell'organo di controllo; fra il personale e gli operatori soggetti al controllo non deve sussistere alcun rapporto professionale, economico e di consulenza, anche indiretto. Il personale tecnico a tal fine utilizzato deve essere inoltre in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie, forestali, scienze e tecnologie alimentari, scienza delle produzioni animali, chimica, biologia, veterinaria o di titoli equipollenti ovvero del diploma di perito agrario, agrotecnico, perito chimico, alimentarista o di titoli equipollenti, ed avere la competenza necessaria alle funzioni attribuite.
(5) La dotazione delle strutture degli organismi di controllo deve essere adeguata all'esercizio dell'attività di controllo in riferimento alla sede, alle dotazioni tecniche e alle strutture informatiche.
(6) I requisiti dei rappresentanti e degli amministratori degli organismi di controllo vengono fissati dalla Giunta provinciale. La relativa deliberazione deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.