(1) La prestazione è attribuita dalla comunità comprensoriale, secondo le modalità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sulla base delle dichiarazioni rese dalla/dal richiedente ed eventualmente acquisendo d'ufficio elementi valutativi integrativi o di confronto, anche mediante visita domiciliare.
(2) Qualora la decisione in ordine all'attribuzione della prestazione implichi valutazioni di carattere eccezionale, la decisione in merito all'attribuzione della prestazione spetta al comitato tecnico istituito presso il distretto sociale competente per territorio, secondo quanto disposto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.