(1) Presupposto per l'erogazione in via anticipata dell'assegno di mantenimento è che la/il richiedente surroghi la Provincia nei propri diritti nei confronti dell'obbligata/dell'obbligato ai sensi dell'articolo 1201 del codice civile e ne dia comunicazione all'obbligata/obbligato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
(2) La Provincia autonoma riscuote le somme erogate in via anticipata e gli interessi maturati direttamente dalla persona obbligata al mantenimento. Gli interessi sono dovuti dal primo giorno di erogazione di ciascun pagamento mensile. 5) 6)
(3) Le somme erogate in via anticipata non vengono riscosse nei seguenti casi: