(1) L'istituzione dell'area di tutela dell'acqua potabile avviene secondo le disposizioni vigenti per l'istruttoria delle derivazioni d'acqua pubblica di cui alla legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche.21)
(2) La proposta per il piano di tutela dell'acqua potabile è trasmessa, contestualmente all'ordinanza di ammissione all'istruttoria della domanda di derivazione d'acqua, ai comuni interessati che provvedono ad informare i proprietari dei fondi interessati, il gestore dell'acquedotto, le aziende sanitarie competenti, la Ripartizione provinciale Foreste, la Ripartizione provinciale Agricoltura e l'associazione degli agricoltori più rappresentativa sul territorio provinciale, che trasmettono le loro prese di posizione entro 30 giorni dalla data del sopralluogo. La proposta del piano di tutela dell'acqua potabile è esposta al pubblico presso i comuni interessati e presso l'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche.
(3) L'istruttoria è effettuata nell'ambito dell'istruttoria per le derivazioni d'acqua e l'approvazione del piano di tutela dell'acqua potabile avviene contestualmente al rilascio della concessione di derivazione dall'assessore provinciale competente per la gestione delle risorse idriche.
(4) Il piano di tutela dell'acqua potabile è inserito d'ufficio nel piano urbanistico del comune interessato da parte della Ripartizione provinciale Urbanistica. Prescrizioni difformi contenute nel rispettivo piano urbanistico sono da intendersi abrogate.