(1) La Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia istituisce delle aree di tutela dell'acqua potabile per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative e quantitative delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile pubblico. Queste aree di tutela devono essere segnalate al pubblico mediante appositi tabelloni.
(2) Ai fini di una tutela differenziata e per evitare limitazioni eccessive alle utilizzazioni, l'area di tutela può essere suddivisa nelle zone di tutela I, II e III:
- la zona I deve garantire una sufficiente tutela da inquinamenti e danneggiamenti delle opere di captazione d'acqua potabile e delle immediate vicinanze. In questa zona sono permesse soltanto le attività connesse con l'approvvigionamento idropotabile. Il comune ha facoltà di espropriare le aree entro il perimetro di questa zona o di imporre una servitù;
- la zona II deve garantire una sufficiente tutela da inquinamenti di natura biologica e batteriologica nonché da inquinamenti da sostanze chimiche facilmente degradabili nel terreno;
- la zona III deve garantire la tutela da inquinamenti da sostanze inquinanti non facilmente degradabili nel terreno, nonché da danni generali alle risorse idriche.
(3) Per ogni area di tutela dell'acqua potabile l'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche elabora il relativo piano di tutela dell'acqua potabile, nel quale sono fissati l'estensione delle zone di tutela e gli specifici divieti, vincoli e limitazioni all'uso necessari per il raggiungimento degli obiettivi di tutela. I documenti, studi e rilievi necessari sono forniti dal gestore dell'acquedotto.
(4) Nel regolamento di esecuzione sono specificati i generali divieti, vincoli e limitazioni all'uso che possono essere introdotti nelle aree di tutela dell'acqua potabile. L'applicazione di concimi e pesticidi nell'area di tutela dell'acqua potabile avviene secondo le direttive emanate dall'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche in collaborazione con la Ripartizione provinciale Sperimentazione agraria e forestale.
(5) Le risorse idriche che rivestono importanza per il futuro fabbisogno idropotabile pubblico possono essere salvaguardate mediante aree di riserva. Gli obiettivi di tutela corrispondono a quelli della zona III delle aree di tutela dell'acqua potabile.
(6) Il comune ha facoltà di espropriare le aree entro il perimetro della zona di tutela o di imporre una servitù, qualora non possa essere altrimenti garantito il regime di protezione e non si possa raggiungere un'intesa con i proprietari delle aree interessate.