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b) Legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 151)
Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 dicembre 2002, n. 54.

Art. 5 (Centro operativo provinciale)   delibera sentenza

(1) Il Centro operativo provinciale è insediato presso l’Agenzia per la Protezione civile. I suoi componenti sono nominati dalla Giunta provinciale e restano in carica per un periodo di cinque anni e in ogni caso fino alla nomina dei nuovi componenti. In casi di pericolo imminente per la pubblica incolumità, che richieda l'intervento di più unità organizzative, l’Agenzia per la Protezione civile assume, in collaborazione con il Centro operativo provinciale, compiti di coordinamento ed è responsabile per l'inoltro di informazioni alla stampa. 8)

(2)  Qualora sul territorio provinciale si verifichino eventi che per loro natura o estensione comportino la previsione di gravi situazioni di pericolo, il presidente convoca il Centro operativo provinciale e può dichiarare lo stato di calamità.

(3)  Il presidente del Centro operativo provinciale funge da coordinatore provinciale e nomina, tra i componenti del Centro operativo provinciale, uno o più vicepresidenti, che lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento. Il presidente valuta le segnalazioni e i dati pervenuti dalla Centrale provinciale di emergenza al Corpo permanente dei vigili del fuoco, che predispone, in casi di emergenza, una relazione per le sedute del Centro operativo provinciale.

(4)  Il Centro operativo provinciale dirige e coordina l'attività di pronto intervento dell'amministrazione provinciale, dello Stato, dei comuni e dei servizi antincendi e per la protezione civile.9) 

(5)  Il Centro operativo provinciale è composto:

  1. dal Presidente della Provincia o dall'assessore competente in materia di protezione civile, che lo presiede;
  2. da un rappresentante della ripartizione competente in materia di servizio strade;
  3. da un rappresentante del commissario del Governo;
  4. da un rappresentante della ripartizione competente in materia di foreste;
  5. da due rappresentanti dell’Agenzia per la Protezione civile; 10)
  6. 11)
  7. da un rappresentante dell'Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari;
  8. 12)
  9. da un rappresentante del servizio emergenza sanitaria provinciale.

(6)  I membri supplenti possono essere scelti di volta in volta dai componenti effettivi all'interno della rispettiva organizzazione, dopo aver valutato la natura dell'emergenza.

(7)  Il presidente del Centro operativo provinciale può chiamare a partecipare alle riunioni altri funzionari o tecnici dell'amministrazione statale, provinciale o di altri enti, nonché esperti, in particolare geologi, e l'Ufficio stampa della Provincia. Il membro delegato dal commissario del Governo in seno al Centro operativo provinciale rappresenta, con poteri decisionali, le amministrazioni statali. 13)

(8)  Ai componenti del Centro operativo provinciale nonché agli esperti sono corrisposti, in quanto spettanti, i compensi previsti dalla normativa provinciale.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 321 del 26.07.2005 - Coordinamento dell'attività di pronto intervento in caso di calamità - Il coordinamento degli interventi dello Stato esula dalla competenza provinciale
8)
L'art. 5, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 5 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017. n. 4.
9)
La Corte costituzionale con sentenza n. 321 del 13-26 luglio 2005 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, limitatamente alle parole "dello Stato".
10)
La lettera e) dell'art. 5, comma 5, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 6 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
11)
La lettera f) dell'art. 5, comma 5, è stata abrogata dall'art. 1, comma 7 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
12)
La lettera h) dell'art. 5, comma 5, è stata abrogata dall'art. 1, comma 7 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
13)
L'art. 5, comma 7, è stato così modificato dall'art. 1, comma 8 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
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