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b) Legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 151)
Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 dicembre 2002, n. 54.

Art. 10 (Competenze delle amministrazioni comunali)

(1)  Il sindaco agisce nell'ambito delle competenze proprie o delegate ai sensi delle vigenti normative ed è l'autorità comunale per la protezione civile. Per l'esecuzione di lavori è fatta salva l'autonomia operativa delle singole amministrazioni, che, comunque, sono tenute a dare notizia delle iniziative adottate ai sindaci interessati.

(2)  Nel caso di calamità in atto, ovvero nelle situazioni di pericolo immediato, le attività di soccorso e di prima assistenza alle popolazioni colpite, l'esecuzione dei lavori urgenti e indifferibili diretti a garantire il ripristino dei servizi essenziali, nonché la realizzazione di ogni altro intervento volto a fronteggiare l'emergenza competono al comune, qualora la situazione sia fronteggiabile con l'organizzazione, i mezzi e le risorse umane a disposizione del comune stesso, ferme restando le disposizioni della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34. In tale caso il sindaco provvede al coordinamento degli interventi e adotta tutte le misure e i provvedimenti demandati dalle leggi vigenti alla sua competenza. Il comune può avvalersi della consulenza tecnico-amministrativa dell'Agenzia  per la Protezione civile e delle altre strutture provinciali competenti. 15)

(3) Qualora il comune non sia in grado di provvedere ai sensi del comma 2, o qualora l'evento interessi il territorio di più comuni, le attività di soccorso e prima assistenza sono svolte in collaborazione con il Centro operativo provinciale e la competente Unione distrettuale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari. 16)

(4)  In situazioni di grave pericolo il sindaco provvede:

  1. alla segnalazione di situazioni di pericolo, al coordinamento degli interventi, nonché all'eventuale richiesta di interventi e di aiuti da parte dell'amministrazione provinciale;
  2. ad assicurare l'attuazione delle disposizioni emanate dal Centro operativo provinciale e dal Comitato provinciale per la protezione civile;
  3. alla regolamentazione del traffico e all'individuazione di itinerari obbligati;
  4. alla diramazione del segnale di evacuazione della popolazione dalle zone minacciate;
  5. all'emanazione dell'ordine di sgombero degli abitanti ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.
15)
L'art. 10, comma 2, è stato così modificato dall'art. 1, comma 10 dell'allegato B  del D.P.P. 21 febbraio 2017 n. 4.
16)
L’art. 10, comma 3, è stato così modificato dall’art. 17, comma 2, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
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