(1) In attuazione dell’articolo 11, comma 6, lettera j), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto generale della Provincia illustra, anche in forma sintetica, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci tra la Provincia e i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa è improntata ai principi della massima semplificazione e della significatività e rilevanza, da valutarsi comparativamente ai valori complessivi del rendiconto della Provincia.
(2) Il collegio dei revisori dei conti della Provincia, gli organi di controllo comunque denominati degli enti strumentali della Provincia e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle società a partecipazione provinciale provvedono, senza necessità di ulteriori incarichi e di compensi aggiuntivi, all’asseverazione, per la parte di rispettiva competenza, dell’informativa di cui al comma 1, almeno 20 giorni prima della data fissata per l’approvazione del rendiconto generale da parte della Giunta provinciale.
(3) Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, ferme restando le responsabilità e il diritto al risarcimento del danno, l’asseverazione può essere disposta dall’Ufficio Vigilanza finanziaria della Ripartizione provinciale Finanze, che vi provvede, senza necessità di diffida e contestazione, attraverso un commissario ad acta o d’ufficio, avvalendosi all’occorrenza di un soggetto esterno iscritto nel registro dei revisori legali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modifiche. 103)