(1) Entro il 31 maggio di ogni anno l’Azienda Sanitaria invia alla Ripartizione provinciale Salute la relazione sulla performance la quale illustra il grado di raggiungimento nell’anno precedente degli obiettivi fissati nel piano generale triennale e nel programma operativo annuale.
(2) La Ripartizione provinciale Salute redige parere motivato sulla relazione e trasmette i documenti alla Giunta Provinciale per l’approvazione, che deve avvenire entro il 10 luglio.
(3) La valutazione dei vertici aziendali, sia ai fini della loro riconferma sia per l’erogazione della retribuzione di risultato, avviene tenendo conto del contenuto della relazione sulla performance e del relativo parere. 20)