(1) Il bilancio di esercizio, corredato dalla relazione del Collegio sindacale, è approvato dal direttore generale e trasmesso all’assessore competente entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce. 16) 17)
(2) Entro il 31 maggio di ogni anno la Giunta provinciale approva il bilancio di esercizio. 18)