Pubblicata nel B.U. 20 novembre 2001, n. 48.
(1) L'Istituto può essere incaricato dal Ministero della Sanità e dalle Regioni e dalle Province autonome cogerenti, previa assunzione dei relativi oneri, a produrre e distribuire farmaci ad azione immunologica secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1994, n. 190.