(1) Per migliorare la qualità dell’aria nei centri abitati della provincia e ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici causate da situazioni di grave e prolungato congestionamento del traffico circolante sulle strade statali, provinciali e comunali, la Provincia può assumere gli oneri derivanti dal trasferimento del traffico veicolare su determinati tratti autostradali, limitatamente ai periodi strettamente necessari.
(2) Per attuare le finalità di cui al comma 1, la Giunta provinciale può stipulare convenzioni con i gestori autostradali, sentiti i Comuni direttamente interessati. Gli effetti sull’ambiente e sulla viabilità derivanti dal trasferimento del traffico veicolare sono valutati dall’Agenzia provinciale per l’ambiente e per la tutela del clima e presentati periodicamente alla Giunta provinciale. 17)