(1) Chiunque violi le prescrizioni, le limitazioni o i divieti impartiti tramite i provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 11/bis o dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e successive modifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma prevista dall’articolo 6, comma 14, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche.
(2) Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono irrogate dai soggetti che espletano servizi di polizia stradale ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, e dal personale della Provincia autonoma di Bolzano. 16)