(1) Per commercio su aree pubbliche si intendono la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali ultime il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte. In casi particolari, individuati con il regolamento di esecuzione della presente legge, la disponibilità dell'area può essere dell'operatore commerciale ed il venir meno di tale disponibilità comporta la revoca dell'autorizzazione.
(2) Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
(3) Per mercati rionali si intendono le aree attrezzate destinate all'esercizio quotidiano del commercio di cui al comma 1.