(1) L’attività di commercio su aree pubbliche, effettuata su posteggio dato in concessione o in forma itinerante, è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con la quale è attestato il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2. 25) 26)
(2) L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a), è svolto da coloro che hanno i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo su posteggi dati in concessione dal competente comune nei limiti della disponibilità delle aree previste a tal fine negli strumenti urbanistici per i mercati rionali o individuate dal comune nei provvedimenti di istituzione di una fiera locale o mercato. 25)
(3) L'avvio dell'attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), deve essere preceduta da una comunicazione al comune competente che deve contenere: l’indicazione dell’attività svolta nonché la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della presente legge. 27)
(4) Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato da persone fisiche, società di persone, società di capitali o cooperative, regolarmente costituite secondo le norme vigenti.25)
(5) L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di certi prodotti alimentari, individuati dalla Giunta provinciale con la deliberazione che determina i settori merceologici, può abilitare oltre che alla vendita anche alla somministrazione degli stessi, purché sussistano i requisiti soggettivi richiesti per l'una e per l'altra attività. 28)
(6) 29)