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b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata2)

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.
2)
Per l'intera L.P. 17 dicembre 1998, n. 13, bisogna considerare l'art. 8 della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.

Art. 37 (Soggetti legittimati)   delibera sentenza

(1)  Agli interventi di emergenza per esigenze perequative particolari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera D2), possono essere ammessi richiedenti che:

  1. siano già proprietari di un'abitazione;
  2. si trovino in un particolare stato di necessità;
  3. siano in possesso dei requisiti generali per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali di cui all’articolo 45, e dispongano di un reddito complessivo familiare non superiore a quello della seconda fascia di reddito di cui all’articolo 58, comma 1, lettera b).54)

(1-bis)  Per i richiedenti che si trovano in un particolare stato di necessità, compresi quelli che abbiano perso il posto di lavoro a causa di licenziamento per cause loro non imputabili, che siano in mobilità o in cassa integrazione, la capacità economica è valutata, in deroga a quanto disposto dall’articolo 58, comma 4, con riferimento alla situazione di reddito al momento della presentazione della domanda. Un particolare stato di necessità è costituito anche dalla mancata percezione delle retribuzioni per il personale di aziende in crisi per un periodo di almeno 3 mensilità. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione i criteri per la concessione del sussidio d’emergenza. 55)

(2)  Lo stato di necessità non deve essere sorto per causa imputabile al richiedente e deve essere tale che il richiedente corra pericolo, senza l'aiuto della Provincia, di perdere l'abitazione.

(3)  Nella concessione del sussidio d'emergenza devono essere considerate sia la causa della situazione di necessità, sia le condizioni economiche, familiari e sociali della famiglia del richiedente.

massimeDelibera 16 febbraio 2016, n. 126 - Criteri per la concessione del sussidio d’emergenza
54)
La lettera c) dell'art. 37, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 4, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
55)
L'art. 37, comma 1-bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 5, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1, e poi così integrato dall'art. 12, comma 3, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
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