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b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata2)

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.
2)
Per l'intera L.P. 17 dicembre 1998, n. 13, bisogna considerare l'art. 8 della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.

Art. 92 (Requisiti e modalità)

(1)  I contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera L), possono essere concessi ai portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione ed alla mobilità, a coloro che abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché ai condomini, centri o istituti ove risiedano le suddette categorie di beneficiari.

(2)  I contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo alla persona in situazione di handicap, alla persona che lo abbia a carico, al centro, all'istituto o condominio.

(3)  Per essere ammessi al contributo, le opere per il superamento delle barriere architettoniche devono corrispondere alle prescrizioni tecniche di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

(4)  Con regolamento di esecuzione sono stabilite le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande, per la determinazione della spesa riconosciuta ammissibile e per l'erogazione del contributo. Le domande di contributo di cui al comma 1 sono comunque ammesse con precedenza su tutte le altre domande di contributo edilizio di cui all'articolo 2, comma 1.306) 

(5)  Qualora per comprovati motivi tecnici non fosse possibile effettuare l'adeguamento di un'abitazione esistente, che deve essere l'unica abitazione di proprietà del richiedente, alle disposizioni sul superamento delle barriere architettoniche in alternativa al contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, può essere concesso per l'acquisto o la costruzione di una nuova abitazione corrispondente alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche un contributo nella misura massima del 20 per cento del valore convenzionale della nuova abitazione.307) 

306)
Il comma 4 è stato integrato dall'art. 26 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
307)
Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 26 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
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