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g) Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 41)
Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia

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1)
Pubblicata nel B.U. 18 marzo 1997, n. 13.

Art. 4 (Aiuti)         delibera sentenza

(1)  Per investimenti aziendali promossi da piccole e medie imprese, di seguito denominate PMI, possono essere concessi aiuti entro i limiti della vigente disciplina dell'Unione europea  per gli aiuti di Stato alle PMI. 17)

(2)  Sono considerate PMI quelle imprese che rispondono alla definizione di cui alla disciplina dell'Unione europea  in vigore. 18)

(3)  L'agevolazione di investimenti di carattere generale di grandi imprese e in casi eccezionali, specificamente motivati, di PMI è possibile se l'agevolazione non è esentata da regolamenti dell'Unione europea, mediante notifica e l'approvazione del caso specifico ai sensi degli articoli 107 und 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  e nel rispetto dei limiti determinati dalla Commissione Europea. Non sono soggetti all'obbligo di notifica gli aiuti che non superano il limite "de minimis" ai sensi della disciplina dell'Unione europea  in materia di aiuti di Stato in vigore. 19) 

(4)  Per investimenti aziendali promossi da microimprese e PMI svolgenti attività che non formano oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea, possono essere concessi aiuti fino all'intensità del 40 per cento delle spese sostenute, sulla base di criteri emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.20) 

(5)  Nell’ambito della disciplina dell'Unione europea  per gli aiuti di Stato sono concessi aiuti con una maggiorazione sul tasso di base, specialmente per particolari qualificazioni, per aziende in aree strutturalmente deboli e per aziende con la certificazione di conciliabilità famiglia-lavoro. 21) 22)

(6)  Nell’ambito della disciplina dell'Unione europea  per gli aiuti di Stato si dà la precedenza specialmente a investimenti nel servizio di prossimità, a investimenti di aziende in aree strutturalmente deboli e a investimenti di aziende con la certificazione di conciliabilità famiglia-lavoro. 21)  23)

massimeDelibera 2 febbraio 2024, n. 18 - Misure volte a sviluppare i comprensori sciistici (2024-2026)
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massimeDelibera N. 1958 del 27.07.2009 - Modifica della delibera n. 4525/08: “Settori artigianato, industria, commercio e servizi, innovazione e cooperative: approvazione dei criteri relativi al capo IV (Ricerca e Sviluppo) per l’applicazione della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 “Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell’economia"(modificata con delibera n. 2499 del 12.10.2009, delibera n. 2616 del 26.10.2009, delibera n. 3000 del 14.12.2009 e delibera n. 26 del 17.01.2011)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 430 del 30.09.2004 - Interventi per il sostegno dell'economia - acquisto in leasing di apparecchiatura industriale - riferimento per la tempestività della domanda di contributo
17)
L'art. 4, comma 1, è stato così modificato dall'art. 23, comma 6, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
18)
L'art. 4, comma 2, è stato così modificato dall'art. 23, comma 7, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
19)
L'art. 4, comma 3, è stato  prima sostituito dall'art. 3 della L.P. 12 marzo 2007, n. 1, e successivamente così modificato dall'art. 23, comma 8, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
20)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 17 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.
21)
I commi 5 e 6 dell'art. 4, sono stati aggiunti dall'art. 16, comma 3, della L.P. 8 marzo 2010, n. 5.
22)
L'art. 4, comma 5, è stato così modificato dall'art. 23, comma 9, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
23)
L'art. 4, comma 6, è stato così modificato dall'art. 23, comma 10, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
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