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a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 49 (Contributi per i pascoli e i terreni montani)             delibera sentenza

(1)  L'amministrazione provinciale può concedere contributi fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'attuazione di tutte le opere, le misure ed i servizi necessari al mantenimento e al miglioramento della gestione delle malghe, nonché per il mantenimento e il recupero di ambienti e zone di particolare interesse naturalistico, paesaggistico o storico-culturale.

(2)  Per opere, misure e servizi di cui al comma 1 si intendono la costruzione, la sistemazione e l’adeguamento delle infrastrutture riguardanti gli accessi, la costruzione e la sistemazione delle infrastrutture per il ricovero del personale e del bestiame, l’approvvigionamento idrico per il personale ed il bestiame, le infrastrutture per la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue e delle deiezioni di provenienza animale, la realizzazione e sistemazione di chiudende per la delimitazione del pascolo nonché la separazione del bosco dal pascolo, i miglioramenti colturali dei terreni alpini nonché le infrastrutture per la trasformazione e la conservazione dei prodotti.

(3)  I contributi possono essere concessi ai proprietari, e, previo consenso degli stessi, agli affittuari e ad altri gestori, che gestiscono le malghe di proprietà pubblica, privata singola e collettiva.

(4)  Nei territori classificati montani in base alle normative vigenti e nelle zone rurali, a favore delle aziende agricole possono essere concessi contributi per la realizzazione delle infrastrutture di accesso, quali strade e teleferiche. Sono ammessi a contributo, nella misura fino all’80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, la costruzione, la sistemazione, l’adattamento, la pavimentazione della viabilità rurale e l’approvvigionamento idrico potabile e antincendio. In zone particolarmente disagiate e sfavorite dal punto di vista socio-economico o idrogeologico le percentuali contributive potranno essere adeguatamente aumentate fino alla copertura totale della spesa riconosciuta ammissibile.

(5)  Per la costruzione, l’ampliamento e il risanamento delle infrastrutture per il ricovero di macchinari agricoli e forestali a favore di enti pubblici possono essere concessi contributi fino al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. 80)

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80)
L'art. 49 è stato così sostituito dall'art. 5, comma 16, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
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