(1) L'amministrazione provinciale è autorizzata a concedere contributi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per interventi selvicolturali, quali la formazione e la ricostituzione di boschi, le cure colturali di ogni tipo, i tagli fito-sanitari e gli altri interventi ai soprassuoli boschivi, ivi compresi quelli relativi alla prevenzione dei danni da fauna selvatica, da incendi e da altre calamità naturali, oltre ai lavori connessi. I contributi sono erogati per i lavori effettivamente eseguiti e sulla base dei prezzi unitari risultanti dai verbali di verifica. 75)
(2) Per le esigenze di cui al comma 1, l’amministrazione provinciale può concedere contributi fino ad un massimo del 40 per cento delle spese riconosciute ammissibili per investimenti inerenti all’ammodernamento del parco macchine per l’utilizzazione legnosa, l’esbosco e per la prima lavorazione. 76)
(3) Visto il particolare interesse pubblico al mantenimento del buono stato di salute dei popolamenti boschivi, e della loro stabilità e vitalità, l’amministrazione provinciale può concedere contributi in regime “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, per gli interventi di cui al comma 1, relativi alla prevenzione della diffusione di danni da parassiti e alle cure colturali dei popolamenti boschivi in fase giovanile volte a garantirne la stabilità e resistenza agli agenti esterni, che siano stati conclusi e per i quali venga proposta domanda entro il 31 dicembre 2020. 77)
(4) I contributi di cui al comma 3 sono erogati con le modalità di cui al comma 1, previa certificazione di regolare esecuzione e termine dei lavori da parte della competente autorità forestale. 78)