(1) Le piante o i loro cimali, destinabili o destinati ad alberi di Natale, che sono detenuti, trasportati o posti in commercio nell'ambito della provincia di Bolzano, devono essere muniti di apposito contrassegno che non permetta l’uso ripetuto dello stesso. Per le piante provenienti dal territorio provinciale i contrassegni sono forniti dall’autorità forestale.
(2) Il contrassegno non è necessario per le piante o i cimali detenuti o trasportati dal proprietario del bosco privato.
(3) Chiunque viola le prescrizioni concernenti l'apposizione del contrassegno soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 80,00 euro per ogni pianta o cimale. 53)