(1) Oltre alla comminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge per le diverse violazioni, il direttore della Ripartizione provinciale Foreste può imporre, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, il ripristino dello stato di fatto preesistente o l'esecuzione di misure compensative secondo le modalità ed i tempi da questo stabiliti.
(2) Qualora il ripristino non venga effettuato o le misure compensative non siano state realizzate, il direttore della Ripartizione provinciale Foreste emette un’ingiunzione di pagamento al fine di consentire all’amministrazione provinciale di provvedere, in via sostituiva e a spese del trasgressore moroso, all’esecuzione degli interventi non effettuati.
(3) Qualora il pagamento dell’importo non sia effettuato entro il termine stabilito, si procederà all’esecuzione coattiva ponendo a carico del debitore moroso le spese del procedimento. 15)