(1) Gli obiettivi, gli indirizzi, le modalità e i termini per l’espletamento dei servizi affidati ai Centri di mediazione lavoro, nonché i criteri per l’adozione di procedure uniformi in materia di accertamento e verifica dello stato di disoccupazione sono determinati dalla Giunta provinciale in conformità alle norme statali vigenti, anche in considerazione delle esigenze di particolari categorie di disoccupati che necessitano di un trattamento differenziato. 3)