(1) Le notificazioni o comunicazioni sanitarie, delle quali è prescritto l'inoltro a organi o uffici pubblici che siano cessati dalle funzioni o che siano stati soppressi a norma di legge, sono rivolte al servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale territorialmente competente.
(21) Le denunce nominative relative alle malattie infettive sono trasmesse al servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale territorialmente competente, con spese a carico della stessa.
(3) Le unità sanitarie locali sono tenute a fornire ogni notizia utile agli uffici di sanità di confine, ai fini di una reciproca collaborazione nelle funzioni di profilassi internazionale e di sanità pubblica, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1985.