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Normativa provinciale
Viabilità
C
Legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24
Art. 15 (Parti della strada)
a) Legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24
1)
Classificazione delle strade di interesse provinciale
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 27 agosto 1991, n. 37.
Art. 15 (Parti della strada)
(1)
Sono parti della strada:
le aree direttamente predisposte per il traffico, come carreggiate, piste ciclabili, piste cavalcabili, marciapiedi, strade per pedoni, strade per pedoni e per cicli, salvagenti, piazzole di sosta, fermate di autobus, aree di parcheggio nonché aree destinate al disbrigo delle formalità per attraversare il confine ed alla riscossione di pedaggi e simili;
le strutture a diretto servizio delle aree destinate al traffico di cui alla lettera a), come argini, scarpate, ponti, gallerie, attraversamenti, cavalcavie e sottopassaggi, mura di sostegno, fosse, strutture di drenaggio per le strade, compreso il collettore principale e simili;
le strutture collocate nell'ambito della strada, che sono destinate a garantire l'utilizzo il meno pericoloso possibile della strada nell'ambito dell'uso comune ed a garantirne la regolare consistenza e lo stato di manutenzione, nonché le strade di servizio a dette strutture, sempreché non siano strade pubbliche;
le strutture collocate nell'ambito della strada destinate alla manutenzione delle stesse, quali officine, cantieri, cortili per le attrezzature, edifici ed aree per depositi, silos e simili, nonché le strade di accesso a dette strutture, sempreché non siano strade pubbliche;
le strutture collocate nell'ambito della strada destinate alla tutela dei confinanti di fronte a pericoli o danni causati dal traffico stradale o da lavori di manutenzione sulla strada.
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Normativa provinciale
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II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
A
B
C
a) Legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24
Art. 1 (Classificazione delle strade)
Art. 2 (Strade provinciali)
Art. 3 (Classificazione delle strade provinciali)
Art. 4 (Strade comunali)
Art. 5 (Classificazione delle strade comunali)
Art. 6 (Strade con diritto di precedenza)
Art. 7 (Strade vicinali)
Art. 8 (Strade di bonifica)
Art. 9 (Piste ciclabili)
Art. 10 (Declassificazione di strade)
Art. 11 (Decorrenza della classificazione e della declassificazione)
Art. 12 (Costruzione, ripristino e manutenzione di strade comunali)
Art. 13 (Manutenzione di strade comunali da parte della Provincia)
Art. 14 (Interventi della Provincia per le strade comunali)
Art. 14/bis (Lavori di pubblica utilità dei cantieri stradali della Provincia)
Art. 15 (Parti della strada)
Art. 15/bis (Alienazione o permuta di relitti stradali)
Art. 15/ter (Deviazioni lungo l’A22 Brennero-Modena per chiusura stradale)
Art. 16 (Disposizioni transitorie e finali)
D
E
F
G
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico