(1) La costruzione, il ripristino e la manutenzione di strade comunali sono di esclusiva competenza dei rispettivi comuni o loro consorzi.
(2) La Provincia può assumersi la manutenzione ordinaria delle strade comunali a condizione che i comuni o loro consorzi si assumano l'onere di rimborsare le spese per la manutenzione in base ad apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 13.