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b) Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 101)
Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale

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1)
Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1991, n. 19.

Art. 3 (Comunicazione dell'avvio del procedimento)            delibera sentenza

(1)  Il promotore dell'esproprio interessato all'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera deposita presso l'autorità espropriante una relazione esplicativa dell'opera o dell'intervento da realizzare, le mappe catastali, sulle quali sono individuate le aree da espropriare, l'elenco dei proprietari iscritti nei libri fondiari riguardo alle singole particelle edificiali o fondiarie interessate, nonché le planimetrie dei piani urbanistici vigenti.

(2)  L'autorità espropriante invia ai proprietari tavolari l'avviso dell'avvio del procedimento, con l'avvertimento che essi hanno la facoltà di prendere visione della documentazione di cui al comma 1 presso il comune nel cui territorio si trova il bene. Le comunicazioni relative a espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio, possono essere inviate all'amministratore del condominio. Un apposito avviso deve essere, inoltre, pubblicato sul sito informatico dell'autorità espropriante.

(3)  In caso di irreperibilità del proprietario, la comunicazione di cui al comma 2 è sostituita da un avviso affisso per 20 giorni consecutivi all'albo del comune in cui si trova il bene.

(4)  Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, gli interessati possono presentare osservazioni scritte, da depositarsi presso l'autorità espropriante o il comune. Decorso tale termine, il sindaco o la sindaca trasmette la documentazione al promotore dell'espropriazione entro i successivi 15 giorni.

(5)  Con le osservazioni di cui al comma 4, il proprietario dell'area può chiedere l'espropriazione anche delle frazioni residue dei suoi beni, che non sono state prese in considerazione, qualora ne sia disagevole l'utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporne un'agevole utilizzazione.

(6)  L'autorità espropriante si pronuncia sulle osservazioni con il decreto di cui all'articolo 5.7) 

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 313 del 02.09.2008 - Beni da espropriarsi per pubblica utilità - non è ammesso un utilizzo per fini diversi
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 62 vom 04.03.2008 - Enteignung für öffentliche Verkehrsflächen - Ausmaß laut Katastereintragungen - Eigentümer laut Grundbuch - Grenzregelungsansprüche - Zufahrten zu öffentlichen Verkehrswegen - technische Ermessenfreiheit der Verwaltung
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 451 vom 22.12.2005 - Enteignungsverfahren - Frist für die Benachrichtigung der Eigentümer ist keine Ausschlussfrist
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 366 del 29.08.2003 - Espropriazione per pubblica utilità - non serve notifica del decreto di occupazione ai locatari
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 306 del 14.07.2003 - Percorso pedonale nel piano di attuazione - comporta dichiarazione di pubblica utilità della servitù
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 538 vom 29.11.2002 - Enteignung - Gemeinnützigkeit des enteigneten Objektes - indirekter Nutzen
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 49 vom 31.01.2002 - Enteignung einer Fläche von 2.700 m2 für den Bau eines Kindergartens - Verhältnismäßigkeit
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 282 vom 28.09.1998 - Anfechtung des Voraktes - betrifft automatisch auch Folgeakten Enteignung - 15 tägige Frist für Einwände im Interesse der Eigentümer festgesetzt
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 315 vom 05.08.1997 - Annahme des Enteignungsentschädigung - Verlust der RekursmöglichkeitEnteignungsverfahren - Berücksichtigung aller Einwände der Beteiligungsberechtigten
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 10.03.1997 - Indicazioni di piano urbanistico comunale - giustificano dichiarazione di pubblica utilitàInammissibiltà di proposte di permuta in materia di espropriazioneDiscrezionalità della scelta dell'amministrazione - sufficiente motivazioneIndennità di esproprio - è determinata dall'ufficio estimo provinciale
7)
L'art. 3 è stato così sostituito dall'art. 38, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4. Vedi anche le norme transitorie di cui all'art. 47, comma 3, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
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