(1) Se l’espropriazione richiede il rilascio dell’immobile, l’ente promotore dell’espropriazione provvede, su richiesta di chi utilizza l’immobile in base a titolo idoneo, a corrispondere ad esso un indennizzo a copertura delle spese sostenute per il trasferimento, nella misura massima calcolata secondo criteri determinati dalla Giunta provinciale; con la medesima deliberazione è definita la documentazione utile a comprovare le spese sostenute e sono stabiliti i termini per la presentazione della documentazione, comunque anteriori a quello di fine lavori.44)