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a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 141) 2)
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 36 (Danno causato da fauna selvatica e da attività venatoria)

(1)  È considerato danno causato da fauna selvatica ogni danno arrecato dalla stessa alle colture agricole e forestali entro il comprensorio. Un danno al bosco causato da fauna selvatica, ai sensi della presente legge, insorge se l'azione della fauna selvatica dovuta a morso, soffregamento o scortecciamento:

  1. causa vuoti nei soprassuoli oppure impedisce su notevoli superfici una sana evoluzione dei complessi boscati oppure lì peggiora sensibilmente;
  2. mette in forse l'esito dei rimboschimenti su superfici a vocazione forestale causando una quota perdita che supera il venticinque per cento;
  3. non consente l'insediamento della rinnovazione naturale in un numero di esemplari sufficienti e nel rapporto di mescolanza necessaria determinati per ogni singola associazione boschiva dall'autorità forestale.

(2)  È considerato danno causato da attività venatoria ogni danno arrecato alle colture agricole e forestali, nonché agli animali domestici durante l'esercizio venatorio o l'attività di sorveglianza o vigilanza venatoria ed attività connesse da parte di coloro che sono a ciò autorizzati, ai sensi della presente legge, dagli agenti di vigilanza e dai cani da caccia.

(3)  I gestori delle riserve di diritto e private di caccia devono risarcire i danni causati alle colture agricole e nei boschi privati dalle specie cacciabili. Il danno causato nell'esercizio dell'attività venatoria deve essere indennizzato da colui che lo ha cagionato. Il risarcimento per danni alle colture boschive di cui al comma 1, lettere a), b) e c), può essere richiesto solo in caso di adempimento inferiore all'85% del piano di abbattimento per gli ungulati ed unicamente per danni verificatisi nei cinque anni anteriori alla data della domanda di indennizzo ed accertati dall'autorità forestale. In caso di persistenza del danno a colture boschive la domanda di indennizzo può essere inoltrata a intervalli quinquennali.

(4)  L'ammontare dei danni causati dalla fauna selvatica, che sono oggetto di una convenzione stipulata o da stipularsi fra i rappresentanti delle riserve e dei proprietari dei fondi, viene determinato ed indennizzato secondo i termini e le modalità in essa stabiliti. L'ammontare di eventuali altri danni causati dalla fauna selvatica viene valutato dagli uffici competenti delle Ripartizioni provinciali Agricoltura e Foreste. 118)

(5)  Se entro il termine di 30 giorni l'Associazione o gli organi della stessa non provvedono ad indennizzare il danno causato da fauna selvatica e determinato ai sensi del precedente comma, l'assessore provinciale competente in materia di caccia può revocare i permessi di caccia rilasciati per detta riserva ed incaricare idonee persone ad effettuare gli abbattimenti necessari.119) 

118)
L'art. 36, comma 4, è così sostituito dall'art. 2, comma 14, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
119)
L'art. 36 è stato modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.
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