(1) Nei territori di caccia della provincia è consentito l'uso ed il trasporto delle seguenti armi da sparo e tipi di munizione per l'uso caccia:
(2) Può essere altresì consentito l'uso di trappole a cassetta per la cattura di predatori nel rispetto dei tempi e delle modalità eventualmente disposti dall'assessore provinciale competente in materia di caccia.50)
(3) Il titolare della licenza di porto di fucile per uso caccia è autorizzato a portare durante l'esercizio venatorio, oltre alle armi da sparo consentite ed ai cani, anche utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
(4) 51)