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a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 141) 2)
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 3 (Tutela)

(1)  Per tutela della fauna selvatica si intende il complesso delle misure volte alla conservazione ed al miglioramento di una fauna selvatica che sia in armonia con le risorse ambientali e con le esigenze dell'economia agricola e forestale. In tale ambito l'ufficio provinciale competente in materia di caccia valuta per le specie ornitiche elencate nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici 6)  e sottoposte alla pianificazione degli abbattimenti di cui all'articolo 27 della presente legge, l'incidenza del prelievo sulla consistenza ed evoluzione della specie interessata.7) 

(2)  Essa comprende il diritto ed il dovere di aver cura della fauna selvatica, di favorirne lo sviluppo, di garantirne l'habitat e di impedirne ogni disturbo.

(3)  La Giunta provinciale predispone studi e può adottare provvedimenti volti al mantenimento, alla salvaguardia ed al ripristino degli ambienti di vita naturali della fauna selvatica attenendosi ai criteri fissati dall'Osservatorio faunistico, di cui al successivo comma, per il mantenimento dell'equilibrio delle specie rare e delle specie con habitat particolari nel territorio provinciale.2) 

(4)  L’Osservatorio faunistico è un organo di consulenza tecnico-scientifica dell’amministrazione provinciale, ha sede presso gli uffici dell’amministrazione medesima e rilascia i pareri di cui all’articolo 2, comma 3, della legge regionale 30 aprile 1987, n. 3, e successive modifiche, e nei casi previsti dalla presente legge. La composizione dell’Osservatorio faunistico deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso per il gruppo linguistico ladino.8) 

(5)  L'Osservatorio faunistico è costituito da cinque membri nominati con deliberazione della Giunta provinciale. Esso è composto da:

  1. un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; 2) 9)
  2. un funzionario provinciale addetto all'ufficio provinciale competente in materia di caccia appartenente almeno al VII livello funzionale. 2) 
  3. tre esperti in materia di fauna selvatica oppure biologia della fauna selvatica designati dall'assessore competente.

(6)  I membri dell'Osservatorio restano in carica per tutta la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina e il presidente dell'Osservatorio faunistico viene nominato dalla Giunta provinciale.

(7)  La segreteria dell'Osservatorio è assicurata da un funzionario dell'amministrazione provinciale.

6)
Le denominazioni: “direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979” e: “direttiva 79/409/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 2 aprile 1979”, sono sostituite dalla denominazione: “direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici  dall'art. 2, comma 20 della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
7)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 2 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
8)
L'art. 3, comma 4, è stato prima integrato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, e successivamente così sostituito dall'art. 33, comma 1, della L.P. 12 maggio 2010, n. 6.
9)
L'art. 2, comma 19, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14, ha sostituito la denominazione „Istituto nazionale per la fauna selvatica“ con la denominazione „Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientanle“.
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