(1) La presente legge disciplina l'esercizio della caccia e la relativa vigilanza e si propone di provvedere nell'interesse della collettività, alla protezione, alla conservazione ed al miglioramento, in modo naturale ed equilibrato, della fauna selvatica, nonché alla protezione delle colture agricole e forestali da danni provocati dalla fauna selvatica e dall'esercizio della caccia e al rispettivo indennizzo.
(2) Con la presente legge sono attuate, nel settore faunistico, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e la direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. Inoltre, sono effettuati adeguamenti al regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. 3)