(1) È istituita la pianta organica del personale del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, sezione medica, e dell'ufficio provinciale medicina del lavoro di cui all'articolo 19 della legge provinciale 20 gennaio 1984, n. 2, come previsto nella tabella C) allegata alla presente legge.
(2) Il personale sanitario di cui al precedente articolo 1, assegnato all'ufficio "Laboratorio provinciale di igiene e profilassi- sezione medica", viene assunto nella pianta organica di cui al precedente primo comma.
(3) Il personale sanitario già utilizzato dalla Provincia per i servizi sanitari di cui all'articolo 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, assegnato alle unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, e comandato all'ufficio provinciale medicina del lavoro, viene trasferito alla Provincia ed assunto nella pianta organica di cui al precedente primo comma.
(4) Lo stato giuridico ed economico del personale assunto nella pianta organica di cui al precedente primo comma è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e successive modifiche e integrazioni.
Questo personale viene inquadrato nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario di cui alla legge provinciale 16 maggio 1980, n. 112)
(5) È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 19 della legge provinciale 20 gennaio 1984, n. 2.