(1) Il personale inquadrato ai sensi della presente legge nel ruolo amministrativo della Provincia è iscritto con la stessa decorrenza dell'inquadramento agli enti previdenziali ed assistenziali previsti per i dipendenti provinciali.
(2) Tutti i benefici in materia pensionistica, previsti dalla normativa provinciale in favore dei propri dipendenti, compresi quelli di cui all'articolo 19 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, sono estesi al personale inquadrato a norma della presente legge per il complesso dei servizi resi agli enti di provenienza, utilmente computato presso i relativi enti previdenziali ed assistenziali, ed eventuali fondi integrativi, presso i servizi sanitari direttamente gestiti dalla Provincia di cui all'articolo 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, ed alla Provincia, alle condizioni e nei limiti previsti per i dipendenti provinciali, purché ricongiungibili ai sensi della vigente normativa in materia.
(3) Ai fini della corresponsione dell'indennità di buonuscita al personale che viene inquadrato ai sensi della presente legge nel ruolo amministrativo, e per i servizi di cui al comma precedente, vanno applicate le disposizioni di cui all'articolo 23, secondo e terzo comma, della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, dedotto quanto dovuto dall'INADEL ai sensi dell'articolo 76. quinto comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.