Pubblicata nel B.U. 29 aprile 1986, n. 18.
(1) Tutti i lavoratori autonomi, gli imprenditori individuali e i liberi professionisti devono comunicare alla Provincia autonoma di Bolzano l'inizio e la cessazione della loro attività professionale.
(2) L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 è esteso anche a soci che conferiscono prestazioni lavorative nell'impresa, nonché ai familiari che collaborano nell'impresa. In tali casi l'obbligo di comunicazione grava sul legale rappresentante dell'impresa.
(3) L'obbligo di comunicazione ai sensi dei commi 1 e 2 viene a cadere nel caso in cui già altri enti previsti dalla legge dispongano degli stessi dati, così come per i collaboratori ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche.
(4) Chi non adempie all'obbligo di comunicazione di cui ai commi 1 e 2 entro il termine di dieci giorni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 150,00 euro per ogni persona cui l'inadempienza si riferisce. 4)
L'art. 4/bis è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.