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c) LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1986, n. 141)
Istituzione dell'Osservatorio del mercato del lavoro

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1)

Pubblicata nel B.U. 29 aprile 1986, n. 18.

Art. 1

(1) Al fine di disporre del necessario supporto conoscitivo per tutte le attività connesse con i problemi del lavoro e dell'occupazione è istituito presso l'Ufficio mercato del lavoro l' "Osservatorio del mercato del lavoro" che svolge le seguenti attività:

  • a)  raccolta, rilevazione, elaborazione ed unificazione dei dati relativi alle unità produttive esistenti nella provincia, alle forze di lavoro occupate, inoccupate o in cerca di occupazione, all' andamento demografico e ai flussi di manodopera;
  • b)  analisi sistematica dell' evoluzione dell'organizzazione del lavoro e della dinamica della professionalità, anche al fine di individuare i conseguenti bisogni formativi e le implicazioni sulla tipologia e sugli ordinamenti didattici delle iniziative di formazione professionale;
  • c)  studi, ricerche, indagini, rilevazioni, documentazioni e pubblicazioni sui problemi connessi con la politica del lavoro e dell' occupazione;
  • d)  ogni altra iniziativa ritenuta utile per l' osservazione del mercato del lavoro.

Il coordinamento dell'attività dell'osservatorio provinciale con quella dell'osservatorio nazionale del mercato del lavoro di cui all'articolo 8 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è garantito e regolato dalla convenzione tra la Provincia autonoma di Bolzano ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, della stessa legge. 2)

(2) L'Osservatorio del mercato del lavoro concorre a predisporre le informazioni necessarie per la programmazione degli interventi provinciali che interessano l'occupazione, collabora con la commissione provinciale per l'impiego per la definizione degli interventi diretti ad assicurare la mobilità della manodopera ed a prospettare nuove forme di lavoro e di occupazione, nonché imposta iniziative, anche sperimentali, per contribuire a qualificare gli interventi di competenza provinciale in tema di occupazione con particolare riferimento a quella giovanile e femminile, nonché quella delle forze-lavoro di difficile collocamento.

2)

Il comma 1 è stato integrato dall'art. 37 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

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