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a) Legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 281)
Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel B.U. 3 novembre 1981, n. 54.

Art. 21 (Vigilanza)

(1)  Sono incaricati a curare l'osservanza delle norme di cui agli articoli 18, 18/bis, 18/ter, 19 e 20, gli organi di pubblica sicurezza su richiesta del Presidente della giunta provinciale, gli organi di polizia forestale e gli agenti giurati incaricati di svolgere compiti di sorveglianza nella proprietà demaniale.24) 

24)
L'art. 21 è stato sostituito dall'art. 28 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.