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a) Legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 281)
Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel B.U. 3 novembre 1981, n. 54.

Art. 18/bis

(1)  Il transito con cavalli per fini diversi da quelli agricoli e forestali sui terreni dati in gestione all'Azienda ai sensi dell'articolo 3 è vietato senza speciale autorizzazione rilasciata dal direttore dell'Azienda stessa.

(2)  Per la violazione della prescrizione di cui al comma 1 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 31 per cavallo.20)

(3)  Qualora il transito di cui al comma 1 avvenga su organizzazione di una scuola di equitazione, del fatto risponde l'istruttore o chi abbia guidato l'escursione e soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 186 maggiorata di Euro 31 per cavallo.21) 

20)
L'importo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 12, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.
21)
L'articolo 18/bis è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23. Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 12, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.