(1) Sono delegate ai comuni associati nella gestione delle unità sanitarie locali le funzioni qui sotto elencate spettanti alla Provincia in materia di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera.
(2) Nell'ambito delle proprie competenze, l'unità sanitaria locale provvede in particolare:
(3) Sono subdelegate ai comuni le funzioni delegate alla Provincia dallo Stato ai sensi delle norme di attuazione del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in materia di igiene e sanità.