(1) Nella provincia autonoma di Bolzano l'attuazione del Servizio sanitario nazionale compete alla Provincia stessa, nel rispetto dell'ordinamento delle unità sanitarie locali determinato con legge regionale, nonché dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, ed essa esercita le relative funzioni amministrative, salva la facoltà di delegare alcune di esse ai comuni.
(2) Restano comunque salve le competenze riservate allo Stato dalle norme di attuazione del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in materia di igiene e sanità, nonché le attribuzioni del sindaco quale autorità sanitaria locale.