(1) Per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso di qualunque opera occorrente per la coltivazione in comune delle miniere, possono essere costituiti consorzi volontari o obbligatori.
(2) Alla costituzione del consorzio obbligatorio si provvede con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della stessa, indicando le ragioni di pubblico interesse che ne giustifichino la costituzione.11)