(1) Possono avvalersi della denominazione di panificio solo quelle imprese nei cui locali si svolge prevalentemente l’intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale. È consentita l’attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell’impresa, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione, nel rispetto delle prescrizioni igienico–sanitarie.
(2) La denominazione ‘pane fresco’ è consentita esclusivamente per pane prodotto dall’impresa in un processo di produzione continuo, privo d’interruzioni finalizzate alla conservazione prolungata. Dopo il processo di cottura il pane non deve aver subito un prolungamento della durabilità naturale tramite congelamento o surgelamento. Il pane fresco deve essere privo di conservanti. Per ottimizzare la qualità dei prodotti da forno è consentito l’utilizzo di tecniche di refrigerazione finalizzate unicamente a rallentare o a interrompere il processo di lievitazione, nel rispetto dei seguenti criteri:
(3) Il pane conservato è quella tipologia di pane che in base alle disposizioni vigenti non rientra nel pane fresco. Sulla confezione deve essere riportata la dicitura “pane conservato” e devono essere indicati lo stato e il metodo di conservazione utilizzato, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo del prodotto. Il pane precotto, il pane parzialmente cotto e gli impasti che sono stati congelati per motivi di conservazione e di stoccaggio o per il trasporto e la vendita a terzi, dopo il processo di cottura devono essere etichettati come “pane conservato“. 17)
(4) Il pane può essere definito pane da forno in pietra o da forno a legna se si rispettano le seguenti caratteristiche: