(1) Nei seguenti commi sono individuate, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, dell’ordinamento dell’artigianato, quelle attività artigiane che, per le particolari caratteristiche e capacità professionali richieste, possono essere svolte in appartamenti e locali adibiti a negozio o ufficio.
(2) Le attività artigiane che possono essere svolte anche in appartamenti e locali adibiti a negozio o ufficio sono attività artigiane a basso impatto ambientale, che non costituiscono un rischio per la salute e il cui esercizio non causa rumori, esalazioni di odore e non provoca alcun pericolo di incendio o di esplosione. Tali attività artigiane sono elencate nell’allegato A. Si tratta delle attività rientranti nell’elenco delle professioni di maestro artigiano oppure nell’elenco delle professioni oggetto di apprendistato della provincia di Bolzano.
(3) Le imprese artigiane che esercitano la propria attività esclusivamente presso la clientela e di conseguenza non necessitano di alcuno stabilimento di produzione, possono stabilire la propria sede amministrativa anche in appartamenti e locali adibiti a negozio o ufficio. Si tratta delle attività rientranti nell’elenco delle professioni di maestro artigiano oppure nell’elenco delle professioni oggetto di apprendistato della provincia di Bolzano.
(4) Le attività artigiane che, pur non essendo comprese nell’allegato A, presentano un campo di lavoro affine e richiedono cognizioni e tecniche professionali simili alle attività ivi elencate, possono essere svolte anch’esse in appartamenti e locali adibiti a negozio o ufficio, ovvero le imprese in questione possono stabilirvi la propria sede amministrativa. Per l’accertamento dei requisiti necessari, il comune competente può richiedere alla Ripartizione provinciale Artigianato un parere vincolante, che deve essere rilasciato entro 30 giorni.
(5) L’esercizio di attività artigiane in appartamento presuppone che il titolare abbia anche la propria abitazione nello stesso appartamento. Contestualmente deve essere garantito che rimanga a disposizione una sufficiente superficie abitabile e che non ne risulti compromessa la qualità abitativa. Le attività artigiane esercitate in appartamenti non possono costituire titolo per l’assegnazione di un appartamento diverso o di uno nuovo.