(1) La persona incaricata a fungere da consulente tecnico della commissione compie le indagini che le sono commissionate dalla commissione medesima.
(2) Il Servizio di medicina legale e la Direzione sanitaria dell'azienda sanitaria collaborano, ai fini di cui al comma 1, con la commissione e con la persona che funge da consulente tecnico della commissione anche mettendo a disposizione la documentazione clinica, se nel caso oggetto del procedimento davanti alla commissione è coinvolto un medico del Servizio sanitario provinciale.
(3) Le parti possono intervenire alle operazioni del consulente tecnico o della consulente tecnica della commissione di persona e a mezzo dei difensori e dei propri consulenti tecnici eventualmente nominati e possono presentare al o alla consulente, per iscritto o oralmente, osservazioni e istanze.
(4) Dei risultati delle indagini compiute la persona che funge da consulente tecnico redige una relazione scritta nella quale sono inserite le osservazioni e le istanze delle parti, oltre al suo parere e alle sue osservazioni conclusive. La relazione va presentata nel termine fissato dalla commissione.
(5) Le parti hanno comunque facoltà di presentare, entro 30 giorni dal termine di cui al comma 4, una loro relazione scritta contenente il parere del proprio consulente tecnico o della propria consulente tecnica.