(1) Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 nel procedimento davanti alla commissione ciascuna parte è libera di usare indifferentemente la lingua italiana o tedesca.
(2) L'ente pubblico o la struttura sanitaria pubblica a cui il medico coinvolto nel caso oggetto del procedimento davanti alla commissione è legato da un rapporto professionale, in caso di domanda presentata di propria iniziativa usa la lingua presunta del o della paziente con obbligo di uniformarsi se lo stesso o la stessa nella successiva fase del procedimento usa l'altra lingua.
(3) Nel caso in cui le parti si esprimono in lingue diverse, la commissione traduce sommariamente il contenuto delle deposizioni testimoniali e delle dichiarazioni comunque rese nell'altra lingua. La commissione cura inoltre, attraverso la segreteria, la traduzione sommaria, degli atti e della documentazione ritenuti utili ai fini del procedimento.
(4) Nel caso di cui al comma 3, la commissione redige la decisione nonché l'eventuale proposta di conciliazione in forma bilingue.