Pubblicato nel B.U. 13 maggio 2003, n. 19.
La società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione alla Provincia e all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e la Provincia può avvalersene per ulteriori sei mesi ai sensi dell'articolo 3.